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lunedì, aprile 03, 2006

High tech. Sviluppi sulla questione Coolstreaming.

Da PuntoInformatico.it.

C'è aria di festa in rete per una ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che rafforza e non di poco la posizione processuale di Coolstreaming, uno dei siti che era stato sequestrato lo scorso gennaio perché facilitava ai propri utenti l'accesso a certi materiali disponibili in rete, in particolare ad alcune partite i cui diritti fanno capo a SKY.L'Ordinanza, emessa nei giorni scorsi, respinge l'appello presentato dal Pubblico Ministero contro il dissequestro del sito, ordinato dal GIP a febbraio. Ma ciò che conta forse ancora di più sono le motivazioni, in quanto i giudici ritengono che "non sussistano i presupposti, neanche in termini di fumus boni iuris, per ritenere integrata la fattispecie contestata di cui all'art. 171 lett. a-bis) legge n. 633/1941, né quella di cui all'art. 171 lett. f) stessa legge prospettata in via alternativa dal P.M. nell'atto di appello, né alcuna altra fattispecie incriminatrice prevista dall'attuale disciplina normativa in tema di tutela penale del diritto d'autore".Il legale di Coolstreaming, l'avv. Giuseppe Briganti, già noto ai lettori di Punto Informatico ed esperto di cose della rete, ha elencato le ragioni che hanno indotto il Tribunale del Riesame a pronunciarsi in questo modo:- il Tribunale non è in grado, innanzitutto, di stabilire se le trasmissioni televisive delle partite di calcio di cui si tratta possano essere o meno qualificate come opere dell'ingegno per mancanza di elementi a supporto dell'accusa;- in ogni caso, il Tribunale ritiene fondata sul punto la conclusione del Giudice per le Indagini Preliminari, secondo il quale le suddette trasmissioni sportive non possono essere qualificate quali opere dell'ingegno per difetto di un apprezzabile apporto creativo;- anche a voler ritenere le trasmissioni sportive opere dell'ingegno, comunque, secondo il Tribunale, Coolstreaming non potrebbe essere ritenuto responsabile - nemmeno a titolo di concorso - del reato contestatogli perché non esso ma le emittenti cinesi hanno immesso in Rete le trasmissioni. Coolstreaming non ha invece trasmesso alcunché né ha agevolato l'immissione in Rete, limitandosi a segnalare collegamenti ipertestuali a ciò che già si trovava su Internet- non è stato del resto dimostrato dall'accusa e dalla denunciante che le emittenti cinesi agiscano in violazione del contratto di licenza intercorso con detta denunciante.La partita non è ancora chiusa, spiega il legale, perché "una volta esaurita la fase delle indagini preliminari, il PM dovrà decidere se dare avvio al vero e proprio giudizio contro Coolstreaming, esercitando l'azione penale, o archiviare il caso". "Coolstreaming - aggiunge Briganti - confida nella magistratura e, pertanto, anche alla luce dei provvedimenti sopra richiamati, nel fatto che il procedimento penale si concluda con un'archiviazione nei suoi confronti".